Ancora tu… Ma non dovevamo non vederci più?

Domada inutile, canta Lucio Battisti.

È tornata al suo posto l’insegna che era stata installata a metà marzo e rimossa qualche giorno dopo. Tale e quale, sproporzionata e pacchiana.

E dire che la rimozione aveva raccolto consensi bipartisan (se riuscite a ritrovare il post di Valentina Tugnoli su Facebook).

Ora, tutto quello che ci viene da pensare è che siano scaduti i 60 giorni necessari al rilascio dell’autorizzazione ad esporre l’insegna da parte del Comune di Treviglio e che quindi ora il titolare non può più essere sanzionato per esposizione non autorizzata.

Peccato, è proprio un’occasione persa di dimostrare capacità di ascolto e di dialogo.

1 thought on “Ancora tu… Ma non dovevamo non vederci più?”

  1. Scrivo la presente in nome e per conto della “Gold Planet srls” rivoltasi al mio studio per chiedere assistenza legale, al fine di significare quanto segue.
    La mia assistita nel mese di Novembre 2015 ha presentato al Comune di Treviglio regolare domanda di rilascio all’istallazione dei “mezzi pubblicitari”, dopo aver regolarmente acquisito in via preventiva l’assenso all’installazione dalla società locatrice dell’immobile “M Plus”.
    Il Comune di Treviglio, verificati i presupposti di legge, ha concesso l’autorizzazione all’installazione dei richiesti mezzi pubblicitari; installazione eseguita nell’area di pertinenza del negozio tra l’ingresso e l’unica luce di vetrina con dimensioni dell’insegna inferiori a quelle consentite con l’autorizzazione comunale.
    A seguito di esposto/segnalazione effettuato dal Condominio “La Piazzetta” veniva richiesto formalmente il riesame dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Treviglio.
    Il Comune di Trevi glio in via autotutela, in assenza di deduzione da parte del Condominio, esaminate le istanze istruttorie poste con provvedimento del 16 maggio 2016 ha confermato l’autorizzazione rilasciata alla “Gold Planet srls”.
    Il Comune rileva espressamente come l’iter di rilascio sia stato legittimamente seguito e che non trova alcuna legittima applicazione l’invocato regolamento condominiale in quanto lo stesso, come richiamato dal condominio violerebbe la lettera dell’articolo 1102 del Codice Civile.
    Ciò detto, chiarita in termini fattuali e giuridici la vicenda della tanta ostile insegna “Gold Planet” risulta evidente che gli articoli richiamati non hanno riportato fedelmente i fatti oggetto della vicenda, lasciando intendere la presenza di una situazione di illegittimità e di abuso da parte della società indicata.
    Per tali motivi, si chiede che la testata indicata Voglia rettificare gli articoli in precedenza pubblicati inserendo le corrette infomazioni richiamate nella presente, ex articolo 8 L. 47/48 nel più breve tempo possibile.
    È mia cura, inoltre, segnalare che alla conoscenza del prossimo episodio non esiterò a rivolgermi all’Autorità Giudiziaria competente affinché intervenga per assumere le decisioni consoni alla situazione descritta, come da mandato già ricevuto.
    Distinti saluti
    Avv. Emanuele De Mitri

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