Mi è stato segnalato un suo intervento su “I Trevigliesi” in tema di trasparenza e di attitudine del segretario comunale a svolgere, tra le altre, la funzione di responsabile della trasparenza.
La scelta di individuare nel segretario il soggetto cui attribuire compiti di responsabile della trasparenza in tutte le Amministrazioni locali è scelta del Legislatore.
È il Legislatore che ha compiuto un giudizio di idoneità del segretario a svolgere detta delicata funzione.
Del resto questa ulteriore funzione, come si legge nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, ben di combina con le tradizionali funzioni di collaborazione e di assistenza giuridica che il segretario da sempre svolge presso le amministrazioni locali.
In tema, la giurisprudenza è assai chiara nell’affermare che “L’affidamento, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 97 T.U. 18 agosto 2000, n. 267, al segretario comunale di funzioni di assistenza e di collaborazione giuridica e amministrativa con tutti gli organi dell’ente locale assorbe, in qualche guisa, lo specifico compito, dianzi espressamente previsto dall’art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, di esprimere un previo parere di legittimità sulle deliberazioni di giunta; l’evoluzione normativa in materia ben lungi dall’evidenziare una sottrazione del segretario in questione alla responsabilità amministrativa per il parere eventualmente espresso su atti della Giunta, ne ha invece sottolineato le maggiori responsabilità in ragione della rilevata estensione di funzioni” (cfr.: Corte Conti, sez. 2^ giur. d’appello, 23/06/2004).
Il fatto che l’incardinamento del segretario presso l’Ente deriva da una nomina dell’organo politico di vertice non deve trarre in inganno.
La fiducia che collega i vertici politici ai vertici dirigenziali è stata ritenuta dal Giudice delle Leggi conforme al principio di distinzione tra politica e amministrazione, suo complemento necessario, ed entra a far parte del principio stesso. Fiducia intesa come affidamento su criteri professionali, tecnici, sulla capacità e l’attitudine personale del dirigente in rapporto alla funzione che sarà chiamato a svolgere, e non come metodo di scelta fondato su opzioni ideologiche, politiche o, quel che è peggio, partitiche.
La fiducia del segretario è verso l’Istituzione; al segretario, al pari degli altri dirigenti pubblici, è richiesta un’attività di collaborazione, non fine a se stessa, ma alla realizzazione dell’ordinamento democratico, quale è il nostro, alla cui base sta il fatto che “i governi hanno il diritto e il dovere di attuare i propri programmi” e che inoltre “gli organi politici sono eletti dai cittadini per l’attuazione di un certo indirizzo politico e di questo rispondono davanti agli organi rappresentativi e ai cittadini stessi”.
L’agire del dirigente pubblico, ancorché la nomina dipenda da una scelta dell’organo di vertice politico, è comunque connotato dal canone dell’imparzialità.
Prova ne è che l’incarico non può essere revocato ad nutum.
I segretari, nella loro carriera, sono chiamati a collaborare con amministrazioni di orientamento opposto tra loro, ma questo non fa venire meno la professionalità dei segretari stessi e la lealtà verso l’Istituzione.
La fedeltà all’Istituzione prescinde dall’aderenza al progetto politico del vertice politico di turno.
Tra l’opzione A e l’opzione B, tra l’orientamento A e quello B, entrambe legittimi, il dirigente suggerisce e sostiene l’opzione maggiormente funzionale all’attuazione del programma di mandato.
Collaborare con il Sindaco pro–tempore per l’attuazione del programma di mandato, è compito del dirigente pubblico!
Probabilmente il clima di contrapposizione interna tra forze politiche a volte può far percepire al consigliere, specie di opposizione, tale collaborazione come “interessenza” con la maggioranza, fino ad esprimere un giudizio di “appiattimento del segretario sul sindaco”.
Il segretario non è appiattito sul sindaco, piuttosto riconosce nel Sindaco pro–tempore l’Istituzione e con la stessa lealmente collabora, così come collabora con il Consiglio e più in generale con l’Ente.
La professionalità del segretario, risiede, tra le altre, anche nella capacità di saper operare in contesti politici diversi, collaborando con gli organi politici, nel rispetto dei distinti ruoli e funzioni, operando a servizio dell’Ente, come impone la Costituzione.
Da quanto precede nulla si frappone alla capacità per il segretario di svolgere anche la funzione in discussione.
Nei fatti poi non mi sembra che il Comune di Treviglio ometta la pubblicazioni di dati e di informazioni, anzi tutt’altro.
Un’ultima annotazione mi sia consentita.
Fu l’intero Corpo elettorale ad esprimersi sull’abolizione dei Co.re.co., i quali non avevano certo brillato nella loro attività, e la cui soppressione fu da più parti invocata.
L’affermazione della piena autonomia dei Comuni è proprio derivata dall’abolizione di forme di controllo esterno così pervasive.
Gli enti locali devono trovare al proprio interno le capacità e gli anticorpi per combattere forme di cattiva amministrazione e di maladministration.
È una sfida e un’opportunità che chi opera “nelle” e “per le” Autonomie Locali, politici e dirigenti.
Con i migliori saluti
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Segretario Generale
Perfettamente d’accordo, Segretario, sulla necessità che gli enti locali trovino al loro interno gli anticorpi per combattere la cattiva amministrazione. Noi che operiamo dai banchi di minoranza siamo una parte importante di questi anticorpi, come dimostra il coperchio scoperchiato sull’affaire SABB.